Il 15 luglio 2022 è entrato in vigore il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (L. 155/2017), il cui scopo è di “obbligare” ad una diagnosi preventiva dello stato di difficoltà delle imprese e salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che rischiano di andare incontro a un fallimento d’impresa dovuto a particolari contingenze.
Chiunque eserciti l’attività di impresa deve adottare un “adeguato assetto” o misure idonee a:
La responsabilità degli amministratori inadempienti potrà essere verificata a posteriori dal tribunale oppure può essere letta sul Bilancio e comporta gravi rischi per amministratori e imprenditori, quali la responsabilità per grave omissione gestionale, nullità di tutte le polizze assicurative o ancora rispondere ai debiti aziendali con il proprio patrimonio personale. Al fine di non correre il rischio di inadempienza e salvaguardare il patrimonio personale di soci e amministratori è necessario provare di aver adottato tutte le misure atte al monitoraggio periodico dell’impresa tramite data certa, ovvero marca temporale sul documento tramite firma digitale.
Le società, già tenute a depositare il Bilancio in Camera di Commercio, con il Bilancio d’esercizio 2022 sono obbligate a inserire nella relazione sulla gestione e in nota integrativa la dichiarazione di allineamento circa l’adeguato assetto anticrisi (art. 2381 c.c. e art. 2475 c.c.). Qualora tale indicazione non sia presente si attesta implicitamente di non aver adempiuto al D. lgs. 83/2022, per cui si rende pubblica l’informazione circa la mancata adozione di assetti anticrisi e ci si espone a relative conseguenze in termini legali per gli amministratori (come sopracitato) e commerciali per l’azienda, poiché risulterebbe difficile trovare fornitori e clienti che vorrebbero lavorare o collaborare con un’azienda che potrebbe chiudere da un giorno all’altro e che non protegge i propri creditori con un sistema anticrisi.
Le informazioni di Bilancio, di fatti, sono pubbliche proprio allo scopo di informare qualsiasi soggetto sullo stato di salute dell’azienda.
In mancanza della dichiarazione di adeguato assetto, soggetti quali dipendenti, clienti, fornitori, banche, AE, INPS, INAIL, AR, tribunali e magistratura, in caso di ritardati o mancati pagamenti possono rivalersi direttamente sul patrimonio degli amministratori.
Sempre al fine di garantire la continuità aziendale e il rilevamento precoce di eventuali stati di difficoltà, il nuovo Codice della crisi d’impresa prevede inoltre la nomina di un revisore legale dei conti (art. 2477 del codice civile) se ricorre anche solo una di queste condizioni:
a) La società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) La società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) La società ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
L’obbligo di nomina del revisore cessa quando per tre esercizi consecutivi non è superato alcuno dei limiti sopracitati.
Il compito del Revisore legale consiste nell’accertamento dell’affidabilità e della corretta informativa dei bilanci d’esercizio e consolidati, al fine di fornire a tutti i soggetti esterni (soci non coinvolti nell’attività, stakeholders, banche, amministrazione finanziaria, fornitori, dipendenti, ecc.) all’impresa le informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie corrette sull’andamento dell’impresa. L’attività di Revisione può anche essere un’opportunità da inquadrare come un servizio di controllo interno per chi amministra l’impresa stessa.
La nomina del revisore deve avvenire entro trenta giorni dalla data di approvazione del Bilancio d’esercizio.