L’Agenzia delle Entrate sta inviando ad alcuni contribuenti, le cosiddette lettere di compliance: comunicazioni nelle quali sono riportate mancanze rispetto alle tempistiche previste dalla legge per l’emissione e l’invio delle fatture al Sistema di Interscambio e per la trasmissione telematica dei corrispettivi al Fisco, nel periodo 2018-2021.
La comunicazione è inviata alla PEC della partita iva e, al contempo, un’informativa dettagliata viene messa all’interno del “Cassetto Fiscale” e dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”. Le informazioni di dettaglio sono disponibili anche in formato excel in modo da consentire un controllo agevole delle informazioni.
Dettagli fatture emesse oltre i termini previsti |
Dettagli corrispettivi inviati oltre i tempi previsti |
Numero delle fatture emesse in ritardo |
Numero degli invii trasmessi in ritardo |
Tipo di fattura/documento |
ID invio |
Numero di fattura/documento |
Matricola del registratore telematico |
Data fattura/documento |
Data di rilevazione |
Data di trasmissione |
Data di trasmissione |
Tali ritardi sono soggetti a sanzioni amministrative.
Le sanzioni relative alla violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione di operazioni imponibili ai fini IVA sono comprese fra 90-180 % dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio. Alla stessa sanzione è soggetto chi indica, nella documentazione o nei registri, un’imposta inferiore a quella dovuta (art.6 del D.Lgs 471/1997 commi 1-2).
Per il tradivo o mancato invio dei corrispettivi la sanzione è pari, per ciascuna operazione al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non trasmesso o trasmesso in ritardo (art. 2, commi 1,1-bis del D.Lgs 5 agosto 2015, n.127).
Per sanare la posizione lo Stato offre al contribuente due opzioni:
La tregua fiscale fa riferimento alla sanatoria delle irregolarità formali contenuta nella Legge d Bilancio 2023. In tal caso, se le violazioni non hanno inciso sulla corretta determinazione e liquidazione del tributo, il contribuente può sanare la sua posizione pagando entro il 31 marzo 2023 una somma pari a 200€ per il periodo d’imposta.
Qualora, invece, la violazione sia sostanziale, abbia quindi inciso sulla corretta liquidazione dell’Iva, il contribuente può ricorrere al ravvedimento (art. 13, Dlgs n.472, 1997). Con tale provvedimento, il contribuente può versare 1/7 delle sanzioni ordinariamente previste per la mancata o tardiva emissione delle fatture e per l’omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi.